Ordinanza n.388 del 1994

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ORDINANZA N. 388

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, nel procedimento civile vertente tra Vincenzo Pisapia e Amedeo Siani, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Vincenzo Pisapia nei confronti di Amedeo Siani per accertare l'inadempimento del conduttore, sopravvenuto alla scadenza del contratto di locazione ad uso di abitazione, e conseguire quindi la priorità nell'esecuzione del titolo di rilascio, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61;

che le disposizioni censurate, nel disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, prevedono: che il locatore, con ricorso al pretore competente, può chiedere l'accertamento della sussistenza di cause di priorità nell'esecuzione del titolo (art. 2); che l'assistenza della forza pubblica avvenga secondo criteri stabiliti dal prefetto entro un periodo non superiore a 48 mesi (termine prorogato di ulteriori 24 mesi, da ultimo con l'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601) con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990, con priorità di esecuzione per i titoli relativi, tra l'altro, a conduttori che siano divenuti inadempienti (art.3); che, nel fissare questi criteri, il prefetto si avvale di un'apposita commissione provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (artt. 4 e 5);

che il giudice rimettente dubita del contrasto di queste disposizioni con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, perchè il titolo esecutivo sarebbe in concreto ineseguibile per la mancata concessione della forza pubblica per assistere l'ufficiale giudiziario nelle operazioni di rilascio; inoltre il locatore vedrebbe compresso il suo diritto, quale proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe così privato della tutela giurisdizionale, mentre la determinazione amministrativa sull'uso della forza pubblica rappresenterebbe una ingerenza nella sfera giudiziale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione.

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente nel corso di un analogo procedimento di accertamento dell'esistenza di una delle cause di priorità nell'esecuzione del titolo, è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 282 del 1994;

che anche in questo giudizio difetta il nesso di strumentalità necessaria fra la soluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, in quanto il dubbio prospettato dal giudice rimettente non investe lo specifico e delimitato procedimento diretto a stabilire se sussista o meno una causa di priorità nell'esecuzione del titolo, ma riguarda la disciplina complessiva dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei criteri di concessione dell'uso della forza pubblica, la quale attiene a fasi che precedono e che seguono il procedimento incidentale, del quale il giudice stesso era investito;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 Novembre 1994.